De Filippis

 

De Filippis-Delfico

 

(Teramo, 1820)

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Stemma famiglia De Filippis-Delfico, Teramo, 1820

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Delfico

(Napoli, sec. XVIII)

(Teramo, sec. XV)

Stemma famiglia De Filippis, Napoli, sec.XVIII

Stemma famiglia Delfico, Teramo, sec.XV

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Altri documenti pubblicati ne

La "Pescara" di Melchiorre Delfico

di Melchiorre Delfico

I due documenti di seguito trascritti appartengono al soggiorno di Melchiorre Delfico a Pescara durante gli eventi rivoluzionari del 1799. Pubblicati da Raffaele Persiani nella "Rivista Abruzzese di Scienze Lettere ed Arti", a. XVII (1902), fascc. VII-VIII, pp. 435-9 e 441-2, col titolo Alcuni ricordi politici nella massima parte abruzzesi al cadere del XVIII e principio del XIX secolo con documenti e note, sono riproposti da Gabriele Carletti ne La "Pescara" di Melchiorre Delfico, Pescara, Edizioni Tracce, 1999, pp. 51-58.

LIBERTA’                                                                                                                          EGUAGLIANZA

 Pescara 24 Piovoso Anno 7, Repubblicano

(12 febbraio 1799)

 

PIANO DI UNA AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA DI GIUSTIZIA

PEI TRIBUNALI DEI DIPARTIMENTI E GIUDICI DEI CANTONI 

Non si possono certamente sentire gli effetti benefici della Democrazia, se non vengono costituite le autorità che più immediatamente conducono alla sicurezza e tranquillità, che sono gli elementi dell’ordine pubblico, senza i quali non possono giammai aver luogo le emanazioni più dirette alla felicità dell’uomo sociale. Quest’oggetto importante abbiamo avuto in mira formando un piano di Amministrazione provvisoria della Giustizia ne’ due Dipartimenti, dell’alto e basso Abruzzo, e loro rispettivi Cantoni, prevenuti, che dispensandosi in essi da’ Giudici con prontezza, ed imparzialità, venga inspirata nell’animo dei Cittadini la pace, e vi si estinguano i germi delle passioni personali, e de’ delitti; sperando di vederne presto il risultato pel bene dell’umanità, noi adempiamo così ad uno de’ doveri indispensabili della nostra Carica.

I – Ogni Capo-luogo del Cantone, e gli altri luoghi più popolati de’ medesimi avranno provvisoriamente un Giudice che sarà scelto dal Comandante in Capo de’ due Abruzzi, e dal Supremo Consiglio sulla nomina di tre soggetti legali da farsi dalla Municipalità, ed Amministratori di detti Luoghi, e detti Giudici potranno essere scelti nel proprio Cantone e fuori di esso. Le città ch’avranno una popolazione superiore a’ seimila abitanti avranno due Giudici; e se vi sono ad esse aggregate delle Ville, come parti del Cantone o della Comunità, potranno pure aver due Giudici in proporzione della popolazione medesima.

II – I Capi-luoghi del Dipartimento avranno un Tribunale composto di 5 Giudici e tre supplementari, i quali saranno nominati dal Comandante in Capo de’ due Abruzzi e dal Consiglio Superiore de’ medesimi. Il Presidente di tal Tribunale sarà per la prima volta nominato dal Comandante, e poi andrà per turno fra essi.

III – Ogni Giudice locale avrà un Attitante; ma l’informazione dovrà sempre prendersi dal Giudice medesimo per essere responsabile di tutti gli Atti Giudiziari. Tali Attitanti saranno nominati dalle Municipalità, o Amministratori attuali delle Comuni, tenendo in mira che siano probe, e dove fosse possibile, che avessero la qualità Notariale.

IV – I Tribunali del Dipartimento, subito che saranno scelti, si concerteranno colle Amministrazioni Centrali per iscegliere i Capi subalterni che dovranno aver luogo ne’ Tribunali. Ne’ detti Tribunali gli Attitanti in Capo saranno due, uno per gli Affari Civili, l’altro pei Criminali.

V – I Tribunali de’ Dipartimenti avranno un Segretario che farà il Registro, e servirà nel tempo istesso da Archivario, dovendo tenere registro numerato di tutti i Processi del Tribunale.

VI – Vi saranno similmente  un Avvocato ed un Procuratore de’ Poveri, obbligati ad assisterli gratuitamente tanto nelle Cause Civili, che nelle Criminali, che saranno nominati dal Comandante in Capo dei due Abruzzi.

VII – Vi sarà eziandio una forza armata per la custodia interna, e per l’esecuzione della Giustizia, sotto il nome di squadra di armigeri nazionali, de’ quali si assegneranno due ad ogni luogo di 2.000 Abitanti in sotto e tre o quattro alle Città più popolate.

VIII – I Giudici locali renderanno giustizia in prima istanza su tutte le cause civili di qualunque somma, ed in grado di appello si passerà al Tribunale del Dipartimento. In quanto poi alle cause criminali, oltre dell’appello per ogni decreto, che porti gravame, tutte le cause dopo la sentenza non potranno essere eseguite, se prima non saranno rivedute dal Tribunale del Dipartimento.

IX – Le appellazioni dalle Decisioni dei Tribunali de’ Dipartimenti si porteranno in uno de’ Tribunali de’ due Dipartimenti viciniori, dove le cause resteranno inappellabilmente decise.

X – I Tribunali Dipartimentali incominceranno dal prendere conto di tutte le cause criminali, che già esistevano, e di quelle spezialmente, che avevano i rei presenti in giudizio nell’entrata delle Armi Francesi; purché essi non abbiano ottenuto l’indulto pubblicato con Proclama de’ 15 Piovoso corrente anno.

XI – Ogni Giudice locale terrà un registro giornaliero di tutti gli affari, che dovrà esser firmato dal Giudice medesimo, e similmente i Tribunali de’ Dipartimenti terranno registro di tutti gli Atti Giudiziarii che avranno avuto luogo nella giornata.

XII – Tutti i Giudici locali invieranno mensualmente ai Tribunali de’ Dipartimenti copie de’ registri giornalieri, che saranno firmate da essi.

XIII – I Giudici dei Dipartimenti dovranno tenere le loro regolari sedute ogni giorno, dalle tre ore prima mezzo giorno fino a mezzo giorno, e più se gli affari lo richiederanno. Nelle ore pomeridiane attenderanno agli affari nelle loro case. Ed in ogni mese esamineranno i registri inviati dai Giudici locali, che potranno per ora avvertire, in caso si trovassero in difetto.

XIV – Tutte le giurisdizioni straordinarie e le Delegazioni resteranno abolite, cioè quelle del Foro Doganale, Doganelle, Arrendamenti etc. e non vi saranno che i Giudici stabiliti dall’attuale provvedimento.

XV – I decreti, e le sentenze saranno scritte e dettate in lingua italiana e porteranno in fronte la solita formola Repubblicana di Libertà, Eguaglianza, colla data del Calendario Francese, cui per ora si aggiungerà quella del vecchio stile.

XVI – Raccomandando a tutt’i Giudici il disbrigo delle cause di minima somma, s’inculca anche ai medesimi d’indurre le parti a un qualche accomodo, o conciliazione.

XVII – Cercheranno di risecare tutte l’eccezioni, e dilazioni non necessarie alla giustizia, ed alla verificazione de’ fatti; e faranno che le cause esecutive non perdano la loro qualità per le ammissioni dilatorie inconvenienti a tali cause.

XVIII – Per riguardo alle cause che si trovano introdotte negli antichi Fori già privilegiati, si seguiterà a procedere dal Giudice locale; ma se in detto luogo vi è il Tribunale del Dipartimento spetterà al medesimo a procedere.

XIX – La carcerazione pei debiti essendo riconosciuta contraria a tutti i principii di giustizia, non avrà più luogo, se non quando sarà provata la frode per parte del debitore.

XX – In ogni settimana uno de’ due Giudici del Tribunale del Dipartimento farà per turno la visita delle Carceri, tanto per vedere se sono bene mantenute, quanto per sentire i gravami de’ Carcerati.

XXI – Essendo questo Stabilimento provvisorio, ed importando specialmente di ristabilire e confermare la pubblica tranquillità e sicurezza, e non potendosi per ora organizzare i Tribunali di polizia, i Giudici locali si concerteranno colle Municipalità per attendere coerentemente a quest’oggetto per prevenire, ed impedire la nascita de’ disordini.

XXII – Il tribunale del Dipartimento avrà venti individui della Squadra nazionale per suo uso, ed un Subalterno, i quali dipenderanno dal tribunale medesimo per gli affari di Giustizia. Ben’inteso che dovran servire, occorrendo, per l’esazione de’ pubblici pesi, e delle rendite de’ beni nazionali; e ciò s’intende anche detto per gli Armigeri, che assisteranno i Giudici Locali.

XXIII – Dovendosi la giustizia amministrare gratuitamente, tutti i Giudici, ed Attitanti godranno un soldo corrispondente al loro grado, e circostanze, e quindi veglieranno maggiormente al perfetto adempimento del loro impiego. Perciò se gli Attitanti mancheranno al loro dovere, prendendo danari, o regali sotto qualunque titolo, o pretesto, saranno immediatamente destituiti, e condannati a due anni di prigione. Se poi per trascuratezza avran mancato di fare gli ordinati registri, saranno subito destituiti, e non potranno più esercitare alcun offizio.

XXIV – Considerando, che tanto i Giudici del Dipartimento, quanto i Locali, possono essere del Luogo istesso, o forastieri, pei quali il mantenimento importa dispendio maggiore; quindi si è stimato che i soldi deggiono essere diversi in tale diversità di circostanze. I Giudici de’ Tribunali de’ Dipartimenti dunque godranno il soldo di ducati venticinque al mese, essendo Cittadini del luogo e ducati trentacinque essendo forastieri.

XXV – Gli Avvocati dei Poveri il soldo di ducati venti, ed i loro Procuratori ducati dieci.

XXVI – I Giudici Locali nelle stesse sud. Circostanze godranno i soldi di ducati venti e di ducati venticinque.

XXVII – Il Segretario, e gli Attitanti de’ Tribunali de’ Dipartimenti avranno il soldo di ducati venti, ed i loro subalterni o scrittori quello di ducati dieci.

XXVIII – Simile soldo di ducati dieci godranno gli Attitanti de’ Giudici locali.

XXIX – Per riguardo agli Armigeri della Squadra Nazionale ed al loro Capo, e Subalterno le Amministrazioni Centrali considereranno il soldo, che dee loro convenire; ben’inteso che almeno sei di essi debbano effettivamente tenere i Cavalli, pel più pronto servigio delle Autorità Civili della Repubblica. Il presente piano si stamperà, e si pubblicherà sollecitamente in tutt’i luoghi de’ due Dipartimenti.

 

MELCHIORRE DELFICO

CARLO BERNARDINI

ANTONIO MADONNA

 

                                                                                                                                     G. CROGNALE Sec.

 

Vedute ed approvate le sudette Disposizioni dal Comandante in Capo dell’Alto, e Basso Abbruzzo.

                                                                                

                                                                                                                                             COUTARD

 

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PROCLAMA

 

LIBERTA’                                                                                                                          EGUAGLIANZA

 

Il Consiglio supremo dei Dipartimenti dell’Apruzzo

alle Autorità Civili ed ai popoli dell’Apruzzo

Intenti sempre al ristabilimento dell’ordine e della pubblica tranquillità, cotanto disturbata dai cattivi cittadini, che hanno cercato profittare della altrui debolezza d’ignoranza, e vedendo che questo non si può compitamente ottenere senza quei mezzi, che assicurano la condizione civile delle persone, e che impediscono l’ozio volontario e la vagabonderia, sorgenti feconde di disordini e di delitti, si è venuto a stabilire:

1. Che tutte le Communità e Municipalità debbano far passare all’Amministrazione Centrale una nota esatta di coloro che già rei di delitti, erano usciti dalle prigioni, dalle galere, dai presidî, e da altri luoghi di forza non hanno adempito alle condizioni dell’indulgente proclama del 15 Piovoso.

2. Che niuno possa partire dal proprio paese senza un certificato degli Officiali della Municipalità, o Communità, in cui sia qualificato il suo nome, età, condizione, qualità e figura e volendo uscire fuori del Dipartimento, questa condizione vi debba essere specificata: altrimenti se sarà trovato senza tal carta, sarà posto e tenuto in arresto, finché non avrà dato conoscenza di se stesso.

3. Considerando poi, che nella totale dimissione dello Esercito del fu Re di Napoli, molti individui sono restati senza mezzi di sussistenza e che vivendo nell’ozio possono essere di disturbo alla Società che deve conoscere tutti i suoi Cittadini ed invigilare alla loro condotta, quindi si è stabilito:

   I. Che tutti quelli che si trovarono nel detto servizio militare nel tempo che entrarono le vittoriose Armate Francesi e che abbandonarono le bandiere del Re e che si ritirarono successivamente alle loro proprie case si presentino subito innanzi al Comandante Francese del luogo più vicino del loro domicilio ed ivi facciano dichiarazione delle loro persone, della loro professione e della maniera in cui si procacciano la propria sussistenza.

   II. In quanto a quelli poi che sono forastieri dei paesi nei quali fanno dimora, presentandosi come gli altri innanzi al Comandante francese del luogo più prossimo, restano invitati ad arrollarsi sotto le bandiere della Repubblica Napoletana, nei nuovi corpi che vanno a formarsi, nei quali godranno di tutti gli averi, che godono le Truppe Repubblicane. Se mancheranno a questo invito potranno esser considerati come oziosi e vagabondi.

4. Le Amministrazioni dei Dipartimenti dei due Apruzzi, e del Sangro, restano incaricati della sollecita pubblicazione del presente Proclama, e farlo pervenire con celerità a tutte le Municipalità e Communità dei rispettivi dipartimenti.

 

Pescara, 15 Ventoso anno 7 Repubblicano. (5 marzo 1799)

 

MELCHIORRE DELFICO

CARLO DE BERARDINIS

ANTONIO MADONNA

 

                                                                                                                    G. CROGNALE Sec.

 

 

Visto ed approvato dal Comandante in capo dei due Abbruzzi.

                                                                                                                                   

                                                                                                                     L. COUTARD