LIBERTA’
EGUAGLIANZA
Pescara 24
Piovoso Anno 7, Repubblicano
(12 febbraio 1799)
PIANO DI UNA AMMINISTRAZIONE
PROVVISORIA DI GIUSTIZIA
PEI TRIBUNALI DEI
DIPARTIMENTI E GIUDICI DEI CANTONI
Non si possono
certamente sentire gli effetti benefici della Democrazia, se non vengono
costituite le autorità che più immediatamente conducono alla sicurezza e
tranquillità, che sono gli elementi dell’ordine pubblico, senza i quali
non possono giammai aver luogo le emanazioni più dirette alla felicità
dell’uomo sociale. Quest’oggetto importante abbiamo avuto in mira
formando un piano di Amministrazione provvisoria della Giustizia ne’ due
Dipartimenti, dell’alto e basso Abruzzo, e loro rispettivi Cantoni,
prevenuti, che dispensandosi in essi da’ Giudici con prontezza, ed
imparzialità, venga inspirata nell’animo dei Cittadini la pace, e vi si
estinguano i germi delle passioni personali, e de’ delitti; sperando di
vederne presto il risultato pel bene dell’umanità, noi adempiamo così ad
uno de’ doveri indispensabili della nostra Carica.
I – Ogni Capo-luogo del
Cantone, e gli altri luoghi più popolati de’ medesimi avranno
provvisoriamente un Giudice che sarà scelto dal Comandante in Capo de’
due Abruzzi, e dal Supremo Consiglio sulla nomina di tre soggetti legali
da farsi dalla Municipalità, ed Amministratori di detti Luoghi, e detti
Giudici potranno essere scelti nel proprio Cantone e fuori di esso. Le
città ch’avranno una popolazione superiore a’ seimila abitanti avranno
due Giudici; e se vi sono ad esse aggregate delle Ville, come parti del
Cantone o della Comunità, potranno pure aver due Giudici in proporzione
della popolazione medesima.
II – I Capi-luoghi del
Dipartimento avranno un Tribunale composto di 5 Giudici e tre
supplementari, i quali saranno nominati dal Comandante in Capo de’ due
Abruzzi e dal Consiglio Superiore de’ medesimi. Il Presidente di tal
Tribunale sarà per la prima volta nominato dal Comandante, e poi andrà
per turno fra essi.
III – Ogni Giudice
locale avrà un Attitante; ma l’informazione dovrà sempre prendersi dal
Giudice medesimo per essere responsabile di tutti gli Atti Giudiziari.
Tali Attitanti saranno nominati dalle Municipalità, o Amministratori
attuali delle Comuni, tenendo in mira che siano probe, e dove fosse
possibile, che avessero la qualità Notariale.
IV – I Tribunali del
Dipartimento, subito che saranno scelti, si concerteranno colle
Amministrazioni Centrali per iscegliere i Capi subalterni che dovranno
aver luogo ne’ Tribunali. Ne’ detti Tribunali gli Attitanti in Capo
saranno due, uno per gli Affari Civili, l’altro pei Criminali.
V – I Tribunali de’
Dipartimenti avranno un Segretario che farà il Registro, e servirà nel
tempo istesso da Archivario, dovendo tenere registro numerato di tutti i
Processi del Tribunale.
VI – Vi saranno
similmente un Avvocato ed un Procuratore de’ Poveri, obbligati ad
assisterli gratuitamente tanto nelle Cause Civili, che nelle Criminali,
che saranno nominati dal Comandante in Capo dei due Abruzzi.
VII – Vi sarà eziandio
una forza armata per la custodia interna, e per l’esecuzione della
Giustizia, sotto il nome di squadra di armigeri nazionali, de’
quali si assegneranno due ad ogni luogo di 2.000 Abitanti in sotto e tre
o quattro alle Città più popolate.
VIII – I Giudici locali
renderanno giustizia in prima istanza su tutte le cause civili di
qualunque somma, ed in grado di appello si passerà al Tribunale del
Dipartimento. In quanto poi alle cause criminali, oltre dell’appello per
ogni decreto, che porti gravame, tutte le cause dopo la sentenza non
potranno essere eseguite, se prima non saranno rivedute dal Tribunale
del Dipartimento.
IX – Le appellazioni
dalle Decisioni dei Tribunali de’ Dipartimenti si porteranno in uno de’
Tribunali de’ due Dipartimenti viciniori, dove le cause resteranno
inappellabilmente decise.
X – I Tribunali
Dipartimentali incominceranno dal prendere conto di tutte le cause
criminali, che già esistevano, e di quelle spezialmente, che avevano i
rei presenti in giudizio nell’entrata delle Armi Francesi; purché essi
non abbiano ottenuto l’indulto pubblicato con Proclama de’ 15 Piovoso
corrente anno.
XI – Ogni Giudice
locale terrà un registro giornaliero di tutti gli affari, che dovrà
esser firmato dal Giudice medesimo, e similmente i Tribunali de’
Dipartimenti terranno registro di tutti gli Atti Giudiziarii che avranno
avuto luogo nella giornata.
XII – Tutti i Giudici
locali invieranno mensualmente ai Tribunali de’ Dipartimenti copie de’
registri giornalieri, che saranno firmate da essi.
XIII – I Giudici dei
Dipartimenti dovranno tenere le loro regolari sedute ogni giorno, dalle
tre ore prima mezzo giorno fino a mezzo giorno, e più se gli affari lo
richiederanno. Nelle ore pomeridiane attenderanno agli affari nelle loro
case. Ed in ogni mese esamineranno i registri inviati dai Giudici
locali, che potranno per ora avvertire, in caso si trovassero in
difetto.
XIV – Tutte le
giurisdizioni straordinarie e le Delegazioni resteranno abolite, cioè
quelle del Foro Doganale, Doganelle, Arrendamenti etc. e non vi saranno
che i Giudici stabiliti dall’attuale provvedimento.
XV – I decreti, e le
sentenze saranno scritte e dettate in lingua italiana e porteranno in
fronte la solita formola Repubblicana di Libertà, Eguaglianza,
colla data del Calendario Francese, cui per ora si aggiungerà quella del
vecchio stile.
XVI – Raccomandando a
tutt’i Giudici il disbrigo delle cause di minima somma, s’inculca anche
ai medesimi d’indurre le parti a un qualche accomodo, o conciliazione.
XVII – Cercheranno di
risecare tutte l’eccezioni, e dilazioni non necessarie alla giustizia,
ed alla verificazione de’ fatti; e faranno che le cause esecutive non
perdano la loro qualità per le ammissioni dilatorie inconvenienti a tali
cause.
XVIII – Per riguardo
alle cause che si trovano introdotte negli antichi Fori già
privilegiati, si seguiterà a procedere dal Giudice locale; ma se in
detto luogo vi è il Tribunale del Dipartimento spetterà al medesimo a
procedere.
XIX – La carcerazione
pei debiti essendo riconosciuta contraria a tutti i principii di
giustizia, non avrà più luogo, se non quando sarà provata la frode per
parte del debitore.
XX – In ogni settimana
uno de’ due Giudici del Tribunale del Dipartimento farà per turno la
visita delle Carceri, tanto per vedere se sono bene mantenute, quanto
per sentire i gravami de’ Carcerati.
XXI – Essendo questo
Stabilimento provvisorio, ed importando specialmente di ristabilire e
confermare la pubblica tranquillità e sicurezza, e non potendosi per ora
organizzare i Tribunali di polizia, i Giudici locali si concerteranno
colle Municipalità per attendere coerentemente a quest’oggetto per
prevenire, ed impedire la nascita de’ disordini.
XXII – Il tribunale del
Dipartimento avrà venti individui della Squadra nazionale per suo uso,
ed un Subalterno, i quali dipenderanno dal tribunale medesimo per gli
affari di Giustizia. Ben’inteso che dovran servire, occorrendo, per
l’esazione de’ pubblici pesi, e delle rendite de’ beni nazionali; e ciò
s’intende anche detto per gli Armigeri, che assisteranno i Giudici
Locali.
XXIII – Dovendosi la
giustizia amministrare gratuitamente, tutti i Giudici, ed Attitanti
godranno un soldo corrispondente al loro grado, e circostanze, e quindi
veglieranno maggiormente al perfetto adempimento del loro impiego.
Perciò se gli Attitanti mancheranno al loro dovere, prendendo danari, o
regali sotto qualunque titolo, o pretesto, saranno immediatamente
destituiti, e condannati a due anni di prigione. Se poi per
trascuratezza avran mancato di fare gli ordinati registri, saranno
subito destituiti, e non potranno più esercitare alcun offizio.
XXIV – Considerando,
che tanto i Giudici del Dipartimento, quanto i Locali, possono essere
del Luogo istesso, o forastieri, pei quali il mantenimento importa
dispendio maggiore; quindi si è stimato che i soldi deggiono essere
diversi in tale diversità di circostanze. I Giudici de’ Tribunali de’
Dipartimenti dunque godranno il soldo di ducati venticinque al mese,
essendo Cittadini del luogo e ducati trentacinque essendo forastieri.
XXV – Gli Avvocati dei
Poveri il soldo di ducati venti, ed i loro Procuratori ducati dieci.
XXVI – I Giudici Locali
nelle stesse sud. Circostanze godranno i soldi di ducati venti e di
ducati venticinque.
XXVII – Il Segretario,
e gli Attitanti de’ Tribunali de’ Dipartimenti avranno il soldo di
ducati venti, ed i loro subalterni o scrittori quello di ducati dieci.
XXVIII – Simile soldo
di ducati dieci godranno gli Attitanti de’ Giudici locali.
XXIX – Per riguardo agli Armigeri della Squadra Nazionale ed al loro
Capo, e Subalterno le Amministrazioni Centrali considereranno il soldo,
che dee loro convenire; ben’inteso che almeno sei di essi debbano
effettivamente tenere i Cavalli, pel più pronto servigio delle Autorità
Civili della Repubblica. Il presente piano si stamperà, e si pubblicherà
sollecitamente in tutt’i luoghi de’ due Dipartimenti.
MELCHIORRE DELFICO
CARLO BERNARDINI
ANTONIO MADONNA
G. CROGNALE Sec.
Vedute ed approvate le
sudette Disposizioni dal Comandante in Capo dell’Alto, e Basso Abbruzzo.
COUTARD
PROCLAMA
LIBERTA’
EGUAGLIANZA
Il Consiglio supremo dei Dipartimenti dell’Apruzzo
alle Autorità Civili ed ai popoli dell’Apruzzo
Intenti sempre al
ristabilimento dell’ordine e della pubblica tranquillità, cotanto
disturbata dai cattivi cittadini, che hanno cercato profittare della
altrui debolezza d’ignoranza, e vedendo che questo non si può
compitamente ottenere senza quei mezzi, che assicurano la condizione
civile delle persone, e che impediscono l’ozio volontario e la
vagabonderia, sorgenti feconde di disordini e di delitti, si è venuto a
stabilire:
1. Che tutte le
Communità e Municipalità debbano far passare all’Amministrazione
Centrale una nota esatta di coloro che già rei di delitti, erano usciti
dalle prigioni, dalle galere, dai presidî, e da altri luoghi di forza
non hanno adempito alle condizioni dell’indulgente proclama del 15
Piovoso.
2. Che niuno possa
partire dal proprio paese senza un certificato degli Officiali della
Municipalità, o Communità, in cui sia qualificato il suo nome, età,
condizione, qualità e figura e volendo uscire fuori del Dipartimento,
questa condizione vi debba essere specificata: altrimenti se sarà
trovato senza tal carta, sarà posto e tenuto in arresto, finché non avrà
dato conoscenza di se stesso.
3. Considerando poi,
che nella totale dimissione dello Esercito del fu Re di Napoli, molti
individui sono restati senza mezzi di sussistenza e che vivendo
nell’ozio possono essere di disturbo alla Società che deve conoscere
tutti i suoi Cittadini ed invigilare alla loro condotta, quindi si è
stabilito:
I. Che tutti quelli
che si trovarono nel detto servizio militare nel tempo che entrarono le
vittoriose Armate Francesi e che abbandonarono le bandiere del Re e che
si ritirarono successivamente alle loro proprie case si presentino
subito innanzi al Comandante Francese del luogo più vicino del loro
domicilio ed ivi facciano dichiarazione delle loro persone, della loro
professione e della maniera in cui si procacciano la propria
sussistenza.
II. In quanto a
quelli poi che sono forastieri dei paesi nei quali fanno dimora,
presentandosi come gli altri innanzi al Comandante francese del luogo
più prossimo, restano invitati ad arrollarsi sotto le bandiere della
Repubblica Napoletana, nei nuovi corpi che vanno a formarsi, nei quali
godranno di tutti gli averi, che godono le Truppe Repubblicane. Se
mancheranno a questo invito potranno esser considerati come oziosi e
vagabondi.
4. Le Amministrazioni
dei Dipartimenti dei due Apruzzi, e del Sangro, restano incaricati della
sollecita pubblicazione del presente Proclama, e farlo pervenire con
celerità a tutte le Municipalità e Communità dei rispettivi
dipartimenti.
Pescara, 15 Ventoso anno 7 Repubblicano. (5 marzo 1799)
MELCHIORRE DELFICO
CARLO DE BERARDINIS
ANTONIO MADONNA
G. CROGNALE Sec.
Visto ed approvato dal Comandante in capo dei due Abbruzzi.
L. COUTARD |